I Tribunali per i Minorenni sono stati istituiti in Italia nel 1934 con RDL 20/7/1934, in linea con la necessità che giudici specializzati trattassero procedimenti riguardanti gli ultra quattordicenni imputati di reato (competenza penale) e minori di condotta semplicemente irregolare (competenza rieducativa o amministrativa). Uno spazio limitato e quasi residuale era riservato alla protezione del minore, con l’attribuzione al Tribunale per i Minorenni della competenza in materia di limitazioni e decadenza dalla potestà (ora responsabilità) genitoriale, nei casi di condotte maltrattanti o di incapacità dei genitori (competenza civile). Con l'entrata in vigore del "nuovo diritto di famiglia" nel 1975 e con la successiva legge che disciplina l’affidamento familiare e l’adozione (L. n. 183/83), le competenze in materia civile sono state ampliate. Il Tribunale per i Minorenni è nato come organo giudiziario specializzato anche in quanto composto da giudici togati e giudici onorari, questi ultimi portatori di altri saperi (psicologia, psichiatria, criminologia, assistenza sociale etc.) e con esperienza nei servizi rivolti ai minori e alla famiglia. Ogni decisione viene adottata da un collegio in composizione mista, presieduto da un magistrato togato con funzioni di Presidente, cui si affiancano due giudici onorari e un altro giudice togato, denominato giudice a latere, non presente nel collegio del Giudice dell’Udienza preliminare, formato da un unico giudice professionale e da due giudici onorari. La Legge delega 26 novembre 2021 e il successivo D.lgs. n.149/2022, con disposizioni destinate ad acquisire efficacia a decorrere dal 17 ottobre 2024, hanno radicalmente modificato l’assetto ordinamentale nel settore minorile, disponendo l’abrogazione del Tribunale per i Minorenni e l’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Inoltre, hanno unificato le norme processuali in materia di famiglia e minori prevedendo un unico rito a decorrere dal 28.2.2023 (art.473 bis-art.473 ter del nuovo titolo IV bis del codice di procedura civile).